COSTITUITA IN FORMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Denominata “CURIOSAMENTE APS”
CF 92557040158
Art. 1 – Denominazione e sede
- È costituito in Lodi l’ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato “Curiosamente APS”, di seguito indicato con il termine “Associazione”. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
- L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lodi. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente Statuto.
- La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Statuto
- L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti dei principi stabiliti dalla Costituzione e degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 117/2017 e correlati articoli del Codice Civile.
- Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
- Lo Statuto rappresenta l’insieme dei principi fondamentali riguardanti l’ordinamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla loro osservanza gli aderenti all’Associazione stessa.
- In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.
Art. 3 – Finalità
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
a. favorire la conoscenza, il confronto e lo scambio di esperienze tra i familiari delle persone con disagio mentale, gli stessi utenti e la cittadinanza;
b. combattere lo stigma e l’emarginazione;
c. tutelare i diritti delle persone con fragilità psichiche e quelli dei loro familiari.
Art. 4 – Attività di interesse generale
- Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste dalle lettere a, i, k, p, u, w dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 4;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso: formazione extra-scolastica per la prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, il successo scolastico e formativo e il contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4 del D. Lgs. 112 del 2016 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all’articolo 1, comma 2 lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 4, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo, di cui all’articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 (e i Gruppi di Acquisto Solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244). - In particolare l’Associazione si propone di:
a. concorrere alla programmazione, all’organizzazione e alla gestione del sistema integrato dei servizi sociali insieme con le Istituzioni Pubbliche;
b. organizzare incontri, eventi di formazione e informazione oltre che redigere e pubblicare documenti divulgativi sui temi delle fragilità, degli strumenti e servizi a disposizione per affrontarla e della salute mentale; sviluppare e consolidare la collaborazione con gli stakeholder del territorio (Enti Pubblici e Privati di riferimento, altre Associazioni e realtà del Terzo settore), socialmente e politicamente impegnati nella realizzazione del benessere della comunità;
c. organizzare uscite e viaggi finalizzati alla conoscenza di realtà diverse e alla condivisione di esperienze culturali e sociali, in ogni caso di stimolo al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d. promuovere e sviluppare attività, laboratori e servizi (quali ad esempio il supporto alla redazione di Curriculum Vita e l’affiancamento on the job) propedeutici a consolidare abilità e competenze da finalizzare a inserimenti lavorativi;
e. attivare il coinvolgimento e l’inclusione degli utenti nella vita dell’Associazione per promuoverne la partecipazione attiva; organizzare Gruppi di incontro tra familiari, volontari, utenti e membri della comunità finalizzati ad accogliere le specifiche esigenze e a stimolare prospettive di speranza e progettualità; ampliare l’offerta dei servizi alla realizzazione di incontri di counseling finalizzati ad aiutare le persone in crisi e/o con fragilità / disagio psichico a ritrovare nuove direzioni di senso. - L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. Può inoltre, se necessario allo svolgimento e perseguimento delle attività di interesse generale, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo agli associati che non svolgono attività di volontariato. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.
- L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate o autocertificate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite attraverso apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
- L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione in dettaglio di tali attività.
Art. 5 – Ammissione
- Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- La domanda di ammissione dovrà contenere:
a. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica;
b. la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
- L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di sette così come stabilito dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
- L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- Ciascun socio ha diritto:
a. di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
b. di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario, e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo;
c. di essere rimborsato: per le spese effettivamente sostenute e documentate; oppure autocertificate, nella misura non superiore a dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, nel rispetto dei limiti e modalità predefiniti dagli organi sociali ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. - Ciascun socio ha il dovere di:
a.rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
c. non arrecare danno all’Associazione;
d. versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative. - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio preventivo.
- Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
- La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso, per mancato pagamento della quota associativa o per esclusione.
- L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.
- Il socio che interrompe il pagamento della quota viene fatto decadere con decorrenza dal 1^ gennaio dell’anno successivo.
- Il socio che contravviene agli altri doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
- L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 7 bis – Soci minorenni
- Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale.
- Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore.
- Il socio minorenne non può candidarsi alle cariche sociali.
Art. 8 – Ordinamento dell’Associazione
- L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
- La struttura associativa è composta:
a. da un’Assemblea
b. da un Consiglio Direttivo
c. dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
d. dall’Organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla Legge - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art. 9 – Assemblea
- L’Assemblea è composta da tutti gli associati all’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto a esprimere il proprio voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.
- Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
- L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.
Art. 10 – Competenze dell’Assemblea
- L’Assemblea ORDINARIA:
a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
b. elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, e relative connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto e dei risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
d. discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che espone, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti;
e. delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
f. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
g. delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
h. approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
i. fissa l’ammontare del contributo associativo;
j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. - L’Assemblea STRAORDINARIA ha il compito di deliberare:
a. le modificazioni dello Statuto;
b. l’eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione.
- L’Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari; facoltativamente anche mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza. L’ordine del giorno non deve prevedere la voce “Varie ed eventuali”.
Art. 12 – Validità dell’Assemblea, modalità di voto e conflitto di interessi
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
a. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa;
b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa. - L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all’eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima come in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega nominativa e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
- In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell’ apposito libro dei soci.
- E’ ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e di quelle in generale riguardanti la loro responsabilità.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’ Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Le deliberazioni approvate con i loro voti sono impugnabili se arrecano danno all’Associazione ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell’Associazione in apposito raccoglitore dedicato ai verbali delle Assemblee dei soci affinché questi ne possano prendere libera visione. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.
- Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
- I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.
Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno.
- Il Consiglio Direttivo:
a. amministra l’Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
b. redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ognuna le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi;
c. propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
d. gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che espone, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti;
e. approva o rigetta le domande di ammissione;
f. propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
g. svolge ogni altra attività non espressamente assegnata all’Assemblea o ad altro organo sociale, dallo Statuto o dalla Legge.
Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.
- Qualora uno dei Consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l’Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- Qualora si dimettano la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video-conferenza, a condizione che sia consentito accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, verbalizzare correttamente gli interventi, discutere e, contestualmente, votare gli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 16 – Il Presidente
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.
- In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art. 17 – Il Vicepresidente
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato a esercitarla.
- Il Vicepresidente:
a. gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione;
b. relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione. - I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro Consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.
Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere
- Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
- Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione. Cura la gestione del conto corrente e della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.
Art. 19 – Organo di Controllo e revisione legale
- L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. - La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Art. 20 – Libri sociali
- Sono libri sociali dell’Associazione:
a. il libro dei soci dell’Associazione, inteso come raccolta del relativo elenco in formato elettronico e/o cartaceo;
b. il libro verbali dell’Assemblea, inteso come raccolta in formato elettronico e/o cartaceo comprendente anche i relativi avvisi di convocazione e ogni altro documento a essa collegato;
c. il libro verbali del Consiglio Direttivo, inteso come raccolta in formato elettronico e/o cartaceo dei documenti citati;
d. il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione. Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. - La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.
- I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21 – Patrimonio dell’Associazione
- Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione, nonché dai fondi accantonati e dalle entrate comunque denominate utilizzate per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
a. quote sociali;
b. contributi pubblici e privati;
c. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
d. rendite patrimoniali;
e. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
f. eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione derivanti da convenzioni, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
g. proventi derivanti dalla cessione di servizi resi nei confronti degli associati e loro familiari per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
h. proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione e per il periodo di durata di raduni, manifestazioni, celebrazioni particolari, previa concessione delle autorizzazioni e nel rispetto delle condizioni previste;
i. eventuali altre entrate o proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti;
j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del 6^ comma, art. 85 del D. Lgs. n. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. - La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile (ovvero restituibile) o trasmissibile se non nei casi imposti dalla Legge.
Art. 22 – Scritture contabili
- Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.
Art. 23 – Esercizio sociale
- L’esercizio sociale inizia il 1^ gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3^ comma, del D. Lgs. 117/2017.
- Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che esponga le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- La bozza del bilancio consuntivo e della relazione di missione svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3^ comma, del D. Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di Legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.
- L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 25 – Assicurazione dei volontari
- Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività svolte nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
- La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni sottoscritte dall’Associazione con le amministrazioni pubbliche che ne sostengono l’onere.
- L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs.117/2017, è devoluto ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
Art. 27 – Disposizioni finali
- Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lodi 23 Ottobre 2022
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